un collega o un consulente può farlo per me
Un collega o un consulente può compilare il modulo
Sì, è possibile, e in pratica accade spesso. Il questionario stesso non pone requisiti su chi inserisce le risposte o accede al portale del cliente. Quello che conta è che il contenuto delle risposte sia corretto e che qualcuno all'interno dell'azienda — di solito colui che ne è responsabile — le verifichi prima che vengano inviate. Chi le verifica è una scelta interna, non una questione legale.
Il confine è tracciato qui: un collega o un consulente che compila le risposte lo fa per conto dell'azienda. I dati come il numero di registrazione, il fatturato o il numero di dipendenti devono provenire dal fascicolo della catena, non dalla memoria di chi si trova casualmente alla tastiera. In caso di dubbio o incertezza su una risposta — ad esempio perché il consulente non riesce a trovare una prova — la decisione di confermare qualcosa con un "sì" spetta all'azienda stessa, non alla piattaforma e non automaticamente a chi svolge il lavoro di compilazione.
Perché questa non è una questione di competenza
Nessuna delle fonti rilevanti qui — il modulo EFRAG VSME, i dieci provvedimenti di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva NIS2, o l'Allegato A della ISO/IEC 27001 — pone un requisito sulla persona che compila un questionario. Tali regolamenti riguardano il contenuto: quali dati un'azienda registra, quali misure adotta, quali controlli implementa. Chi elabora amministrativamente questi dati nel portale di un cliente è una scelta organizzativa. Lo stesso vale per i dati stabiliti secondo la Handelsregisterwet 2007, come la denominazione statutaria o l'indirizzo della sede: questi dati sono registrati pubblicamente, ma chi li trascrive in un questionario non è riservato a nessuno.
Su cosa si basa
- Handelsregisterwet 2007 — i dati registrati di ogni impresa
- EFRAG VSME — lo standard volontario per le imprese non quotate in borsa, modulo di base
- Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD)
- ISO/IEC 27001 — Annex A, i controlli
- Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), articolo 21, paragrafo 2 — le dieci misure
Il regolamento stesso si trova su EUR-Lex. Facciamo riferimento per ogni affermazione; non dovete crederci sulla parola.
Che cosa dovete fare in concreto
L'attuazione per ogni obbligo, con i termini e i modelli per documentarlo, si trova nell'abbonamento.
Consulta l'abbonamento Per prima cosa la scansione rapida gratuitaQuesto non è un parere legale. Questa pagina fornisce informazioni generali sulla normativa di cui si occupa questa piattaforma. Non conosciamo la vostra situazione. In caso di dubbio sulla vostra situazione personale, consultate un avvocato o l'autorità di vigilanza competente.
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